Abbandono di minore? Mamme, non sentitevi minacciate dalla legge!

L’avvocato Giuseppe Roccafiorita

Consapevole di aver fatto sobbalzare più di un genitore dalla sedia con il precedente articolo (Vedi qui: “Ho lasciato un attimo il bimbo solo a casa”.) sul tema “abbandono dei minori”, ritengo di dover gettare un po’ di “acqua sul fuoco” e tranquillizzare i lettori anche alla luce dei recenti fatti di Ivrea. (Vedi qui: “Lascia il figlio 11enne 20 minuti a casa da solo: è abbandono di minore”). Prima di tutto occorre necessariamente prendere familiarità con i concetti di “denuncia”, “processo” e “condanna”, il cui indistinto mescolarsi rischia di creare fraintendimenti.

La “denuncia” è tecnicamente uno dei modi con cui un cittadino “avverte” l’Autorità di una possibile notizia di reato, che però deve tendenzialmente essere “vagliata” attraverso un procedimento chiamato “indagini preliminari” prima che possa giungere ad un vero e proprio “processo”. E occorre un vero e proprio “processo” prima di giungere ad una “condanna”. Questo per dire che se doveste trovarvi nella necessità di lasciare solo un figlio infraquattordicenne a casa, e se addirittura aveste la cattiva idea di farlo nelle more di una separazione, e sebbene “oggigiorno una denuncia non si nega a nessuno” (cit.), non bisogna ritenersi già automaticamente nei guai.

Come già segnalato, affinché si configuri concretamente la condotta di abbandono non basta la mera “separazione materiale” dal minore  ma occorre che “come conseguenza di tale separazione, il soggetto si sia trovato in assenza di assistenza e in una concreta situazione di pericolo” (Cass. Pen., Sez., V 2 marzo 2009, n. 9276). Se dunque il minore viene lasciato momentaneamente a casa, in assenza di qualunque fonte di pericolo, anche solo meramente potenziale, e in un ambiente (la casa del padre o della madre appunto) ben noto e conosciuto, astrattamente è anche possibile subire una denuncia malevola (magari da un eventuale compagno/a con cui si è in lite), ma è probabile che si eviti facilmente la condanna e forse anche il processo (tramite una archiviazione).

In parole povere, “l’oggetto della tutela dell’art. 591 C.P. non è il rispetto dell’obbligo legale di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo per l’incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento. ” (Cass. Pen. V sez., 19 Maggio 1995, n. 7003). Conseguentemente diventa rilevante la coscienza e volontà di abbandonare il minore che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica e di cui il genitore abbia chiara percezione. Quindi, nel caso aveste giustamente l’idea di cominciare ad abituare vostro figlio a “cavarsela da solo” già in tenera età, non sentitevi minacciati dalla legge. Cominciate pure con un approccio graduale (consegna chiavi di casa, piccoli allontanamenti o quant’altro), magari in accordo con gli altri familiari, sentendovi pienamente liberi di educare vostro figlio nella consapevolezza che, se non corre alcun pericolo e agite con buonsenso, difficilmente andrete incontro a problemi.

Infatti vi segnalo che, avendo notato i commenti piccati contro la norma nel precedente articolo, a differenza di quanto possiate pensare la legge in vigore è la stessa vigente quando eravamo bambini noi (il codice penaleè del 1930 e l’art. 591 non è mai cambiato). Per cui, se è andata bene per noi, andrà bene anche per l’educazione dei vostri figli…..

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