Si allunga il congedo parentale: ecco che cosa cambia per mamma e papà

mamma lavoroAvete un congedo parentale nel cassetto e figli fino a 12 anni di età? Adesso potete tirarlo fuori. Se fino a qualche giorno fa, infatti, la misura era utilizzabile solo per i figli fino a 3 anni di età, con le novità contenute nel Job Act approvato in Consiglio dei ministri ieri sera la musica cambia.

Le misure previste per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono diverse. Scatteranno il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si applicano per ora “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo”. Per gli anni successivi serviranno altri decreti legislativi con relativa copertura finanziaria. Intanto, accogliendo i suggerimenti che arrivano dalle commisioni parlamentari, il governo si impegna a valutare la possibilità “di finanziare servizi di baby sitting e asili pubblici in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice o, in alternativa, l’incentivazione di servizi innovativi quali il ‘nido di famiglia’ o la ‘tagesmutter'”.

Ecco le principali novità:

Congedo parentale retribuito al 30%. Se ne potrà usufruire fino al sesto anno del bambino o della bambina piuttosto che sino ai tre previsti fino ad ora. L’impegno del governo è che in futuro i genitori lavoratori ne potranno usufruire anche oltre, ma solo entro certe soglie di reddito.

Congedo parentale non retribuito. Si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino. La durata resta a 6 mesi, che sale a 10 estendibili a 11 mesi per entrambi i genitori. Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affido.

Congedo parentale a ore. Questa misura permetterebbe di trasformare il full time in part time. “In assenza delle determinazioni contrattuali”, infatti, ciascun genitore può scegliere di optare per il congedo parentale su base oraria invece che giornaliera, “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi. La possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore era già stata prevista dalla legge di stabilità del 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perché la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità e criteri. E, ad oggi, soltanto pochi contratti l’hanno regolamentata.

Maternità obbligatoria e parto prematuro. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto sia stato prematuro, saranno aggiunti al periodo di maternità di cui la mamma deve usufruire dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

Preavviso al datore di lavoro. Si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro. Ferma restando l’ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.

Telelavoro. Per incentivare il ricorso al telelavoro per ‘cure parentali’, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.

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