Nullità delle nozze religiose: L’avvocato: “A Bologna, l’anno scorso, ottanta nuove cause”

matrimoni in caloL’anno scorso, al Tribunale ecclesiastico regionale “Flaminio” di Bologna, sono state introdotte 80 nuove cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale. Nel 2014 ne erano state presentate 93. Un dato, quest’ultimo, non indicativo di una tendenza, visto che è riconducibile al fatto che la divulgazione della Riforma del processo canonico, da settembre 2015, ha indotto i Tribunali ecclesiastici ad attendere chiarimenti in merito all’applicazione della normativa e non accogliere nuovi libelli (gli atti introduttivi del giudizio ecclesiastico) per diversi mesi. Del resto, in generale, ciò che risulta in calo sono i matrimoni in generale, e in particolare quelli religiosi. Una recente indagine dell’Istat sul matrimonio in Italia mostra come ci sia una decisa crescita delle nozze civili, tale da erodere il primato di quelle religiose. La forbice tra nozze in Chiesa e quelle in Comune va riducendosi: se nel 2008 erano rispettivamente più di 155mila le nozze religiose contro le 90mila civili, nel 2011 si è arrivati a 124mila contro 80mila. Nel 2013, per la prima volta, il numero dei matrimoni è sceso sotto quota 200mila. Nel 2013 sono state celebrate con rito religioso 111.545 nozze, oltre 44 mila in meno negli ultimi cinque anni (-29%). Sia al Nord (55%) che al Centro (51%) i matrimoni con rito civile superano quelli religiosi. A confermare i dati è l’avvocato canonista riminese Michela Zangheri che, dal 2000, patrocina anche le cause di nullità matrimoniale davanti ai Tribunali ecclesiastici italiani. Una materia che ancora oggi rappresenta il 20% della mole totale del suo lavoro.

Avvocato, sono più spesso gli uomini o le donne a chiedere la dichiarazione di nullità del loro matrimonio?
“In pari misura uomini e donne, anche se spesso con motivazioni diverse. Le donne, anche se già separate o divorziate, sono quelle che più spesso si interrogano sull’autenticità o il senso del vincolo matrimoniale, sui motivi che le hanno portate all’altare, sull’idea romantica del ‘per sempre’. Gli uomini chiedono più spesso un chiarimento in merito al loro ‘status giuridico’ dopo la dissoluzione del loro matrimonio; vogliono che venga accertata la loro condizione, spesso anche in vista di un futuro progetto matrimoniale”.
Quali sono i motivi più frequenti per i quali un matrimonio viene dichiarato nullo?
“Nella mia esperienza, ai primi posti ci sono l’esclusione della indissolubilità e della prole, ovvero le riserve dello sposo o della sposa che, accostandosi all’altare, nutre dubbi e timori nei confronti della stabilità del vincolo o della procreazione e, in ragione di questi dubbi, non accetta di impegnarsi per sempre o ad avere figli, ammettendo la possibilità di ricorrere al divorzio o escludendo di avere prole dal matrimonio. Seguono i capi di nullità legati alla fedeltà e all’incapacità”.
In che rapporto stanno le separazioni e i divorzi con le cause per la nullità?
“Quasi sempre si sovrappongono. Chi chiede la dichiarazione di nullità del matrimonio è quasi sempre già separato o divorziato”.
Perché è sbagliato parlare di “divorzio cattolico”?
“Perché il divorzio, al pari della separazione, è l’esito del fatto che uno o entrambi i coniugi non vogliono più restare insieme, motivi a parte. La nullità del matrimonio viene dichiarata invece quando viene accertato che quel matrimonio non è mai esistito perché gli sposi, già sull’altare, non avevano realmente l’intenzione (o la capacità) di accettare le caratteristiche proprie del matrimonio cattolico: indissolubilità, prole e fedeltà”.
Quando il matrimonio viene dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico, lo è anche civilmente?
“No, la sentenza di nullità produce effetti solo nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico. Dopo la pubblicazione della sentenza, infatti, il Tribunale ecclesiastico provvede ad inviarne copia alla Diocesi di appartenenza delle parti, la quale poi a sua volta le invia alla parrocchia di battesimo e di celebrazione del matrimonio, affinché vengano annotate nel registro ecclesiastico dei sacramenti. A partire da questo momento, il fedele cattolico è libero dal vincolo matrimoniale di fronte alla comunità ecclesiale e può accedere a tutti i sacramenti (comunione, matrimonio eccetera). La sentenza ecclesiastica però non è automaticamente efficace anche per la legge italiana: perché tale effetto abbia validità anche nel nostro ordinamento è infatti necessario un previo vaglio da parte della Corte di appello competente per territorio (il cosiddetto giudizio di delibazione). Se quest’ultima ritiene di recepire la decisione di quello ecclesiastico perché non vi sono ragioni ostative, il matrimonio è nullo anche ai fini civili. La sentenza di delibazione emessa dalla Corte di Appello successivamente sarà trascritta all’anagrafe con la conseguenza di cancellare ogni traccia del matrimonio anche all’ufficio anagrafico”.
Che cosa succede, in questo caso?
“Tutti gli effetti del matrimonio decadono fin dall’inizio, come se le nozze non fossero mai state contratte. Ma non solo: avendo la
nullità effetto retroattivo, non possono essere avanzate richieste di risarcimento o di mantenimento successive da parte di uno dei due coniugi.”.
E in caso di figli, che ne è delle questioni dell’affidamento e del mantenimento?
“L’affidamento e il mantenimento della prole sono materie di esclusiva competenza dei Tribunali civili. La decisone del Tribunale ecclesiastico non incide in alcuna maniera sulle questioni inerenti ai figli (responsabilità genitoriale, assegno per i figli, diritto di visita) nei confronti dei quali i genitori mantengono sempre gli stessi diritti ed obblighi. La sentenza di nullità matrimoniale, delibata dalla Corte di Appello, può invece incidere sull’assegno di mantenimento per il coniuge: una volta che il matrimonio è dichiarato nullo e la relativa sentenza viene delibata, l’assegno di mantenimento all’ex moglie da parte del marito resta in vigore se era già stata emessa la sentenza di divorzio (passata in giudicato) che prevedeva l’assegno”.
E se la coppia è “solo” separata?
“Viene meno il presupposto per giustificare l’assegno. Va tenuto conto, al riguardo, che nel 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui la nullità del matrimonio, accertata dal Tribunale ecclesiastico, può essere valida anche per la legge italiana (la cosiddetta “
delibazione”) solo se la convivenza non è durata più di tre anni. I motivi per cui, poi, in generale una sentenza di nullità può passare o meno il vaglio della delibazione è molto complesso e meriterebbe un discorso a parte”.

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