Non sarà perseguibile penalmente (per ora, l’iter non si è concluso) ma come medico non ispira certo il massimo dell’affidabilità: come ha ricostruito la sentenza di primo grado, nel proprio ambulatorio il dottore costringeva “a rimanere in posizione supina la paziente stesa sul lettino delle visite” poi prendeva “tra le mani il viso della donna avvicinandolo al proprio” e la obbligava “a subire atti sessuali consistenti nell’avvicinare il proprio viso all’addome della paziente” di cui afferrava la faccia “leccandole il naso e dicendole ‘sei il mio incubo notturno, mi fai impazzire”. Ok, roba da matti! Eppure secondo la legge leccare il naso contro la volontà altrui non integra il reato di violenza sessuale.
Lo rende noto lo Studio Cataldi, rivista on line di approfondimento giuridico, diffondendo la sentenza 9854/2016 della Cassazione relativa ad una vicenda verificatasi a Pisa qualche anno fa. La corte ha accolto parzialmente il ricorso del professionista perché “non ogni forma di violenza o minaccia è riconducibile alla fattispecie dell’art 610 c.p., ma solo quella idonea, in base alla circostanze concrete, a limitare la libertà di movimento della vittima o a influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del soggetto vittima di coartazione”.
I magistrati hanno definito le modalità “assai fugaci” e hanno rinviato alla corte di Appello di Firenze per un nuovo esame del fatto ricordando che vi sono “i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali” che però non rappresentano “un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo”.
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