coppia omosessuale, mamme e neonato“Sono mamme entrambe”. La sentenza che arriva da Torino è di quelle destinate a fare storia. Due donne, una di nazionalità italiana e l’altra spagnola, si conoscono, si amano e si sposano. In Spagna è possibile e le due decidono anche di avere un bambino. Nei documenti spagnoli vengono indicate come “madre A” e “madre B”. Poi, come capita a tante coppie, le due divorziano. Il tribunale di Barcellona assegna l’affido congiunto del bambino. Ma in Italia? Come riporta oggi anche il Corriere della Sera, “la sezione famiglia della Corte d’Appello di Torino, per la prima volta in Italia, ha ribaltato l’iniziale no del Tribunale, ha accolto invece la richiesta delle due donne e quindi ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di Torino di trascrivere la nascita del bambino come figlio di entrambe le mamme”.

Il primo rifiuto era stato motivato con la “contrarietà all’ordine pubblico”, dal momento che le basi dell’ordinamento italiano fanno chiaro riferimento ai concetti di padre e madre.

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, ragiona in premessa la Corte rifacendosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e al regolamento comunitario 2201 del 2003 , “il concetto di ordine pubblico deve essere declinato in funzione dell’interesse superiore del minore”.“Nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino cresciuto da due donne che la legge spagnola riconosce entrambe come madri”.

La mancata trascrizione dell’atto di nascita in Italia avrebbe comportato la limitazione del diritto “all’identità personale del minore e il suo status”, in un paese dove non avrebbe alcuna relazione parentale con la mamma non partoriente, “non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative”, e “verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della signora”.