“Un certo numero di genitori rifiuta di sottoporre il bambino alle vaccinazioni prescritte dalla legge, facendo così scattare la segnalazione obbligatoria alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il conseguente possibile ricorso del pubblico ministero al giudice, che può limitare la potestà genitoriale e rendere così giuridicamente possibile la vaccinazione del bambino nonostante la contraria decisione dei genitori”. È questa l’introduzione che il Garante per l’infanzia dell’Emilia-Romagna Luigi Fadiga ha scritto nel nuovo dossier a cura della biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione su trattamenti sanitari, vaccinazioni e diritto alla salute dei minori. Il Garante subito dopo precisa che il pubblico ministero si attiva solo quando ritiene che i genitori o trascurino i doveri inerenti alla loro funzione o abusino dei loro poteri. Ma solleva il problema della “irregolare distribuzione territoriale del rifiuto di vaccinare il figlio, unita a qualche incertezza giurisprudenziale sulle sue conseguenze”. Fatto che ha rilevato da un lato alcuni problemi di carattere operativo tra i quali un sovraccarico di inchieste sociali superflue. E che all’altro ha riportato in evidenza “il diritto del bambino alla salute e i corrispettivi diritti-doveri dei genitori”.

Secondo Fadiga l’intoppo legislativo sta nel fatto che “nel caso della potestà genitoriale – che ormai sta virando verso la responsabilità genitoriale – la coincidenza fra le scelte dei genitori e l’interesse del figlio minore è presunta ma non in modo assoluto, ed anzi l’ordinamento prevede un sistema di autorizzazioni del giudice per le decisioni di maggiore rilevanza, e interventi limitativi e ablativi della potestà nei casi in cui la condotta dei genitori è causa per lui di pregiudizio”: “I genitori, decidendo sulla salute del neonato, non sono liberi di deciderne come di cosa propria ma agiscono anche in tal caso come legali rappresentanti e devono rispettare il principio del preminente interesse del minore senza che su di questo prevalgano scelte ed opinioni personali”.
Ce ne si dimentica, secondo il Garante, quando si parla di obiezione vaccinale, “termine di per sé fuorviante poiché l’obiezione è atto personalissimo che si ripercuote sulla sfera giuridica e personale dello stesso soggetto obiettore e non su quella di un soggetto terzo, come nel caso del negato consenso alla vaccinazione del figlio quando è obbligatoria per disposizione di legge”.
Fadiga precisa che l’omessa vaccinazione obbligatoria del figlio non basta certo a porre in essere un abuso della potestà: “Può tuttavia essere un significativo indice di trascuratezza se unito ad altri elementi che la accompagnino. Spetterebbe al legislatore, ‘ineludibilmente’, intervenire di nuovo in questa materia, dal momento che la legge più recente risale a più di vent’anni addietro e la più antica a più di settanta, e quindi tutte andrebbero riviste alla luce degli enormi progressi scientifici intervenuti nella materia. Questo invito non è stato ancora accolto, ma già adesso una rilettura delle disposizioni regionali appare possibile ed augurabile, al fine di evitare gli inconvenienti che si sono registrati ed allo scopo di riportare le vaccinazioni nell’ambito esclusivamente sanitario, limitando le segnalazioni ai casi di fondato sospetto di incuria”.
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