Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Novembre 2000 n. 396, articolo 30, comma 1, recita: “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata“.

La legge consente dunque alla donna di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale dove è nato affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.
La scelta della donna viene immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, permettendo così l’apertura di un procedimento di adottabilità e che venga subito individuata una idonea coppia adottiva. Il neonato vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all’autorità giudiziaria devono essere omessi elementi identificativi della madre.
Solo nel caso in cui la madre non possa formalizzare il riconoscimento per gravi e particolari motivi, può chiedere al Tribunale per i Minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.