Nel nostro ordinamento i riposi giornalieri per allattamento rappresentano una tutela dei lavoratori dipendenti e sono previsti sia per la madre che per il padre. Quanto alla prima, un decreto del 2001 prevede: “Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore”.
Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno. Sono di mezz’ora quando invece “la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa”. L’indennità per riposi giornalieri spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento.
Secondo lo stesso decreto, gli stessi periodi previsti per la madre sono riconosciuti al padre nel caso in cui i figli siano affidati solo a lui; in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nei giorni scorsi, con il messaggio 3014 del 27 luglio, l’Inps ha comunicato il cambiamento di alcune modalità per usufruire dei riposi per l’allattamento. L’obiettivo è quello di ridurre le richieste cartacee e procedere per via telematica. Così i riposi potranno essere richiesti avvalendosi di tre modalità.
“1) Web: tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con Pin dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it). 2) Contact center multicanale: al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 3) Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN”
I riposi per allattamento costituiscono uno strumento che le madri possono richiedere in alternativa al congedo parentale soprattutto per convenienza economica. Durante il congedo parentale infatti i giorni di permesso vengono retribuiti al 30% mentre durante i permessi per allattamento la lavoratrice percepisce l’intero stipendio.
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