L’avvocato Giuseppe Roccafiorita

A chi non è mai capitato ti trovarsi nella situazione di dover compiere una commissione urgente, ma di non sapere come fare perché soli a casa con il proprio bambino? Il nonno non c’è, il/la compagna è al lavoro…che fare? Sorvolando su fantasiose soluzioni da film come i figli chiusi nel box doccia, cerchiamo almeno di fare chiarezza sulle implicazioni legali utili per prendere le decisioni più “assennate”.

Il codice penale (art. 591 c.p.) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque abbandoni un minore di 14 anni, ovvero una persona incapace per malattia fisica o mentale, per vecchiaia, o per altra causa di provvedere a se stessa e della quale abbia l’obbligo di cura o di custodia, ovvero chi abbandona all’estero un minore di 18 anni, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

A causa dello spazio di trattazione, non è il caso di dilungarci sulle aggravanti speciali. Ciò che probabilmente è più opportuno segnalarvi è che “l’abbandono di minori” è qualificato come “reato di pericolo”, la qual cosa significa che la condotta del genitore è rimproverabile anche se non si verifica alcun evento dannoso, ed è considerata punibile per il solo fatto di aver esposto il minore ad un pericolo per la propria incolumitàLa giurisprudenza di Cassazione col tempo ha meglio delineato i contorni, affermando che integra la condotta punibile anche (per esempio) il lasciare in custodia il minore anche a terze persone evidentemente non in grado di assisterli, o nel non vigilare adeguatamente (dormire col minore lasciato a se stesso) ovvero non adoperarsi di fare intervenire persone in grado di aiutarli in caso di pericolo anche in presenza del genitore (si pensi, per esempio, il caso del bambino che si è arrampicato e per scendere in sicurezza necessiti di aiuto qualificato come i pompieri).

Quindi, esistendo per legge una presunzione assoluta di incapacità dei minori di 14 anni, la scelta migliore è organizzarsi bene ed evitare di lasciare i propri figli infraquattordicenni soli a casa (che per la Suprema Corte è da considerarsi luogo pericoloso al pari di qualunque altro), magari cercando l’aiuto temporaneo di un vicino e allontanandosi per un tempo strettamente necessario ancorché brevissimo.

Tuttavia nel caso che proprio si sia costretti per qualche insondabile ragione a dover lasciare solo il minore non proprio in età infantile per un po’ (non tutti siamo genitori ma tutti siamo stati figli), è opportuno ricordarsi che nelle valutazioni sulla condotta possono avere un ruolo importante il contesto in cui ciò avviene, come una casa con o senza barriere architettoniche pericolose (scale), la presenza in casa di fratelli più grandi (anche se minori di anni 18), aver lasciato al figlio precise istruzioni sul non aprire a estranei e/o sul non allontanarsi da casa e/o su come rintracciare qualcuno in caso di bisogno.

Il consiglio migliore, comunque, resta sempre quello di non avere comportamenti stereotipati e usare il buonsenso valutando e situazioni caso per caso ma consapevoli che, purtroppo e tristemente, si assiste ad un sempre più largo uso di questo tipo di denunce tra genitori in separazione come “arma” da usare in Tribunale contro il/la compagna.